Dazi e tensioni commerciali: le nuove sfide
Gli strumenti contrattuali per gestire incertezza e volatilità dei mercati internazionali
Abstract:
L’incertezza che caratterizza le trattative commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea e l’introduzione di nuovi dazi (più volte rinviata, ma ormai perennemente sullo sfondo) espongono gli esportatori italiani a nuove complessità. L’articolo analizza le implicazioni contrattuali, con particolare attenzione agli Incoterms, ai contratti EPC e alle clausole di changes of law. Vengono proposte soluzioni operative per la gestione e ripartizione dei rischi.
The ongoing uncertainty in US-EU trade negotiations and the potential introduction of new tariffs pose significant legal and economic risks for Italian exporters. This article examines the contractual implications, with a focus on Incoterms, EPC contracts, and changes of law clauses. Practical solutions for risk allocation and renegotiation mechanisms are also discussed.
Le trattative tra Stati Uniti e Unione Europea sull’applicazione di dazi stanno vivendo una fase volatile e incerta. Dopo l’annuncio, a maggio, da parte del presidente Trump di una tariffa del 50 % sulle merci provenienti dall’UE – poi rinviata al 9 luglio – le trattative continuano in una sorta di tregua tecnica. Anche ove venisse raggiunto un accordo in tempi brevi, il contesto rimane mutevole in quanto eventuali intese potrebbero essere parziali e avere una durata limitata.
Per le imprese italiane questo si traduce in costi crescenti, incertezza e rischi che richiedono un’attenta valutazione.
Per chi esporta verso gli Stati Uniti la prima questione da affrontare è capire chi, all’interno della catena contrattuale, può essere chiamato a sostenere il costo dei dazi.
La risposta non è scontata e dipende dalla struttura dell’accordo e, nei contratti di fornitura, dai termini di resa scelti (i c.d. Incoterms).
Nei contratti che prevedono la clausola DDP (
Delivered Duty Paid) è il venditore che si assume tutti gli oneri doganali in fase di importazione.
Negli altri casi può essere l’importatore USA ad occuparsi delle operazioni doganali, ma il venditore è comunque tenuto ad assisterlo nelle procedure, e può dunque esserci il rischio che eventuali ritardi nella fase delle operazioni doganali generino responsabilità anche per il venditore.
Quando il contratto non prevede alcun riferimento agli Incoterms, l’allocazione dei costi e delle responsabilità doganali (e soprattutto l’aumento dei dazi in corso di esecuzione del contratto) può trasformarsi in una questione complessa, soprattutto se non vi sono clausole contrattuali chiare, e ogni valutazione deve tenere in considerazione la legge applicabile al singolo contratto.
Una questione rilevante per gli esportatori è capire se il compratore statunitense possa sospendere o interrompere il rapporto a causa dell’introduzione di nuovi dazi.
In generale, l'introduzione di dazi, tariffe, oneri, che comportano una maggiorazione di costo non viene di regola considerato dalla giurisprudenza USA (sebbene con le inevitabili differenze esistenti tra i vari Stati) come una situazione che giustifica il rifiuto ad eseguire il contratto o un obbligo di rinegoziazione. Deve infatti esistere uno squilibrio di estremo rilievo per giustificarlo, e questo è accaduto nel recente passato solo in situazioni del tutto eccezionali.
Gli strumenti teoricamente disponibili nei sistemi di
common law sono la
hardship, che presenta qualche punto di contatto con la eccessiva onerosità sopravvenuta prevista nel codice civile, o la
Commercial Impracticability contemplata dall’
Uniform Commercial Code (UCC); si tratta tuttavia di principi che possono trovare applicazione solo raramente ed in circostanze particolari.
La posizione non è molto diversa del resto dalla prospettiva del diritto italiano, qualora il contratto sia soggetto alla legge del nostro paese.
L'eccessiva onerosità sopravvenuta (le esperienze maturate dapprima per il Covid, poi per il rincaro delle materie prime legato al conflitto in Ucraina lo hanno dimostrato) richiede che per effetto di circostanze sopravvenute e non prevedibili l'equilibrio originario del contratto sia drasticamente sovvertito.
Inoltre la parte che invoca la eccessiva onerosità non può semplicemente rifiutarsi di eseguire o imporre la rinegoziazione, ma può - a fronte del rifiuto della controparte a modificare il prezzo o le condizioni di vendita - dare avvio ad un contenzioso per ottenere una sentenza che accerti e dichiari che c'erano i presupposti per la eccessiva onerosità.
E’ invece di regola da escludere che lo squilibrio che deriva dall'introduzione di dazi possa determinare un caso di forza maggiore, a meno che la clausola di forza maggiore sia formulata con ampiezza tale da includere anche simili situazioni.
Una valutazione specifica deve essere effettuata per i contratti EPC (
Engineering, Procurement e Construction), utilizzati per la realizzazione di impianti industriali e grandi infrastrutture, ove di regola è l’EPC
contractor ad occuparsi delle procedure di importazione dei componenti; pertanto l’introduzione di nuovi dazi può comportare un incremento significativo dei costi.
In questo contesto è fondamentale valutare se il contratto preveda strumenti di mitigazione del rischio. Ad esempio, le clausole di
changes of law previste nei modelli FIDIC, spesso utilizzati come base nei contratti EPC, riconoscono al
contractor un diritto al compenso aggiuntivo e/o a una estensione del tempo di esecuzione nel caso in cui una modifica normativa sopravvenuta renda più onerosa o complessa la prestazione.
Anche in questo caso tuttavia l’effettività della tutela dipende da come la clausola è formulata nel singolo contratto, dalla possibilità di documentare con precisione gli impatti e dal rispetto delle procedure di notifica e istruttoria previste.
Per evitare il raffreddamento nelle negoziazioni di nuovi contratti (soprattutto per forniture continuative o per commesse complesse, come è il caso di macchinari e impianti industriali) in un contesto di incertezza è utile valutare l’inserimento nel contratto di clausole che consentano di ripartire i costi derivanti da modifiche normative rilevanti, oppure di attivare meccanismi di adeguamento dei prezzi o la sospensione delle forniture.
Le esperienze maturate nel fronteggiare le emergenze degli ultimi anni (Covid, guerra in Ucraina, sanzioni internazionali e prima ancora la Brexit) possono offrire modelli interessanti.
Una prima opzione è costituita dal meccanismo di
price adjustment automatico: in caso di introduzione di dazi doganali successivi alla sottoscrizione del contatto, il prezzo contrattuale si riduce in misura corrispondente, con un eventuale “cap” (soglia massima di riduzione). Un secondo schema prevede, invece, un meccanismo di rimborso post-pagamento: il soggetto tenuto ad effettuare lo sdoganamento delle merci documenta l’esborso relativo ai nuovi dazi e l’altra parte rimborsa, in tutto o in parte, fino a una soglia prestabilita. Entrambe queste opzioni presuppongono una definizione contrattuale chiara di cosa si intenda per “nuovi dazi doganali” e richiedono di stabilire criteri oggettivi per misurare l’incidenza economica dell’onere.
In alternativa, è piuttosto diffuso l’utilizzo di clausole di rinegoziazione in buona fede, che obbligano le parti ad avviare trattative entro un termine molto breve per valutare l’impatto dei nuovi dazi sull’equilibrio del contratto.
Questo tipo di clausole, in genere, possono prevedere il ricorso ad arbitri o giudici in caso di mancato accordo — soluzione tuttavia poco praticabile nel contesto internazionale — o in alternativa possono riconoscere ad una delle parti la facoltà di risolvere il contratto, subordinando tale diritto a una valutazione equitativa degli importi già versati, delle attività eseguite e dell’eventuale possibilità di riutilizzo di beni e materiali già acquisiti.
Si tratta di strumenti contrattuali complessi, ma sempre più diffusi, che trovano fondamento anche nei principali modelli internazionali. In quest’ottica, il contratto non è più solo un veicolo di regolazione, ma anche un contenitore flessibile per la gestione condivisa del rischio normativo, in particolare in contesti geopolitici e commerciali in rapido mutamento.
L’incertezza negli scambi internazionali che si sta delineando impone sempre di più alle imprese italiane un cambio di passo nella gestione dei contratti commerciali. In un momento in cui le regole del gioco cambiano velocemente, la capacità di rispondere con strumenti legali adeguati diventa un fattore strategico. Ecco perché un’attenta valutazione dei testi contrattuali e dei rimedi a disposizione, in questo caso, è non solo un principio di prudenza, ma un investimento sulla continuità del proprio business.
Autori
Alessandro Paci
Alessandro Paci, Counsel RPLT RP Legalitax, offre consulenza nell’ambito del diritto del commercio internazionale, dei contratti d’impresa e delle assicurazioni, assiste società italiane e straniere. Si occupa di questioni di diritto internazionale privato, soprattutto in materia di vendita, appalto, distribuzione e agenzia, e ha una solida conoscenza dei contratti EPC, inclusi i modelli FIDIC, Orgalim e ICC. Assiste contractors in progetti internazionali per la fornitura di impianti e macchinari industriali in diversi settori, tra cui Oil&Gas, energia, industria mineraria, trasformazione alimentare e packaging. Docente per il master in Diritto Marittimo, Portuale e della Logistica dell’Università di Bologna, per la International Chamber of Commerce – Italia, di cui e membro del Direttivo, e per AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni), è relatore in Italia e all’estero in materia di contrattualistica e contenzioso internazionale. È autore di pubblicazioni in materia di diritto d’impresa e commercio internazionale ed è membro dell’International Association of Young Lawyers (AIJA) e della Society of Construction Law.
Claudio Perrella
Claudio Perrella, Partner RPLT RP Legalitax, opera nei settori della contrattualistica internazionale, diritto assicurativo, diritto marittimo e dei trasporti. Ha assistito i propri clienti in decine di diverse giurisdizioni (tutti i principali Paesi europei, USA, Canada, Messico, Cina, India tra gli altri) in arbitrati ICC, AAA, LCIA, Ciarb e numerosi organismi di mediazione e ADR. Membro del Consiglio Direttivo della Sezione Italiana della Camera di Commercio Internazionale, componente della Commission on Commercial law and practice presso ICC Parigi, è componente della Task Force on Joint Ventures/Consortia e Turnkey Contracts e sta attualmente curando la revisione del modello di contratto per la prestazione dei servizi dei subcontractors nei progetti infrastrutturali. Socio dell’International Bar Association, è stato Chair del Multimodal and Land Transport Committee e Member dell’International Sales Committee e dell’Insurance Committee ed è regolarmente relatore in occasione delle conferenze dell’IBA.
RPLT RP Legalitax è il risultato della Partnership tra RP Legal & Tax e legalitax, due studi legali full-service fondati rispettivamente a Torino nel 1949 e a Milano nel 2013. Con 7 uffici in Italia (due a Milano e uno a Roma, Torino, Bologna, Aosta e Busto Arsizio), quasi 200 professionisti e più di 30 aree di pratica, RPLT è in grado di creare valore fornendo assistenza e consulenza legale a livello nazionale e internazionale in tutte le aree del diritto e del business. Lo studio e i suoi professionisti vantano un’ampia e consolidata esperienza nel settore dei contratti internazionali e, in particolare, dei progetti per la realizzazione di impianti industriali. L’esperienza dello studio si estende ai più importanti standard contrattuali internazionali applicabili.